Crioconservazione dei gameti e degli embrioni

Crioconservazione dei gameti e degli embrioni

Quando viene prelevato un elevato numero di ovociti – dopo aver raccolto il consenso informato – alla coppia viene data la possibilità di crioconservare gli ovociti soprannumerari.

Si tratta di una tecnica che solo di recente non viene più considerata sperimentale: negli USA  è considerata una tecnica standard solamente dal 2012. All’inizio è stata introdotta nel nostro Istituto per le pazienti che dovevano essere sottoposte ad una chemioterapia, al fine di preservare una futura possibilità di concepire, e per le pazienti che per proprie motivazioni etiche o personali non desideravano accedere alla crioconservazione degli embrioni.

È previsto che la coppia corrisponda un contributo annuale al fine di sostenere i costi di crioconservazione, mentre non sono previsti costi aggiuntivi per la crioconservazione degli embrioni.

Quando aderisce al consenso informato per la crioconservazione embrionaria, la coppia si impegna al futuro impiego degli embrioni. Qualora la coppia non intenda accettare la possibilità di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, verranno utilizzati solo i 3 ovociti che siano ritenuti di migliore qualità morfologica e tutti gli embrioni dovranno essere, in ogni caso, trasferiti. Secondo quanto definito dalla Legge 40/2004, saranno crioconservati solo in caso di imprevisto e grave  impedimento al trasferimento.

Il giorno stesso del transfer – o al massimo entro 7 giorni dal prelievo degli ovociti – viene consegnata alla coppia una relazione conclusiva della procedura. Questa relazione, collegata alla cartella clinica, contiene tutti i dati ecografici e ormonali del monitoraggio, la scheda con gli specifici dati del prelievo degli ovociti, la scheda concernente il trasferimento embrionario e una scheda di laboratorio con i dati che riguardano il trattamento, le caratteristiche degli ovociti e degli embrioni.

I dati personali dei soggetti e tutte le informazioni che consentirebbero di identificare chi si sia sottoposto ad una procedura di PMA e a quale tipo, sono coperti dalla legge a tutela della privacy.

In base alle indicazioni della Legge 40/2004, solo dati anonimi – riguardanti il ciclo di terapia – devono essere comunicati, secondo le norme previste, al Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita, tenuto dall’Istituto Superiore di Sanità.

Modulistica

Consenso per prelievo e congelamento omologo degli ovociti

Preparazione per la raccolta del campione seminale per la crioconservazione

 

Disclaimer

Le informazioni riportate sono da intendersi come indicazioni generiche e non sostituiscono in alcuna maniera il parere dello specialista.